Ddl Zan. Il giurista Gambino. Serve una legge condivisa. Si può raggiungere anche a tempo scaduto

Perché sull’identità di genere siamo invece al muro contro muro?
Semplicemente perché oggi, non trattandosi di un concetto scientifico ma sociologico, ciascuno può pensarla come crede. Un punto di vista definito “per scelta di legge” è, invece, un’operazione arbitraria e chi la compie poi non si potrà lamentare se un’altra maggioranza un giorno imponga, che so, il concetto opposto. Non si tratta di una mera “bandierina” ideologica, ma della legalizzazione definitiva di un modo di intendere l’identificazione del genere di una persona, dimenticandosi però che l’identità di una persona non rileva soltanto per se stessi ma anche per gli altri. Non è indifferente affatto che una persona dalle fattezze fisiche maschili possa entrare nel mondo femminile in forza di una sua percezione soggettiva. Si capisce benissimo perché un mondo femminista sia fortemente critico verso la legge.
Sull’art. 4 in effetti il punto è che il cittadino deve sapere con certezza quali sono le condotte che possono comportare una sanzione penale?
Certamente. Faccio un esempio: oggi se un professore dicesse che le teorie del gender sono sciocchezze e poi un alunno con la testa bacata desse uno spintone ad un compagno gay, ad essere punito sarebbe l’alunno. Con la legge Zan approvata, un pm potrà ritenere che le parole del docente abbiano “determinato il concreto pericolo del compimento dell’atto violento’.

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