Padrini. Norme e Indicazioni pratiche

Senza la fede e una vita cristiana, non si può essere padrini o madrine

E.C.

Norme generali

PADRINI E MADRINE DEL BATTESIMO E DELLA CONFERMAZIONE (O CRESIMA)

1. E’ usanza antichissima della Chiesa dare al battezzando e al cresimando un padrino o una madrina. I genitori sono i primi responsabili dell’educazione cristiana dei figli con la parola e l’esempio.

Il padrino o la madrina sono chiamati a collaborare con i genitori in tale opera educativa e, a volte, a supplire, in rappresentanza della comunità cristiana, alla carenza o alla mancanza dei genitori nella loro missione di educatori nella fede dei figli.

2. Non si tratta quindi di un compito solo onorifico e limitato al momento della celebrazione del rito; anzi, questo impegno si estende sia alla fase di preparazione al sacramento, sia alla lunga e difficile opera di formazione di una matura personalità cristiana e si realizza con l’esempio personale di una coerente vita cristiana, con la preghiera e con il consiglio (cfr. C.D.C. can. 774 § 2).

Perciò occorre superare una concezione puramente umana, per cui il padrino o la madrina sono scelti a motivo di vincoli di parentela o amicizia, senza badare affatto alla loro coerenza di vita cristiana e alla capacità di testimoniare la fede.

3. E’ dovere del parroco appurare se il padrino o la madrina scelti abbiano i requisiti per adempiere il loro compito. (cfr. can. 874; can. 893).

Perché una persona sia ammessa all’incarico di padrino o madrina, è necessario che:
− sia scelta dai genitori o da chi ne fa le veci (oppure, mancando questi, dal parroco) e abbia la capacità e l’intenzione di svolgere bene questo ufficio;
− abbia compiuti i sedici anni (a meno che il Vescovo diocesano abbia stabilito un’età diversa);
− sia appartenente alla Chiesa Cattolica e abbia ricevuto i sacramenti della iniziazione cristiana (il Battesimo, la Confermazione, la Penitenza e l’Eucaristia);
conduca una vita conforme alla fede cristiana e all’incarico che assume; in particolare non possono svolgere questo compito coloro che vivono in situazioni matrimoniali oggettivamente irregolari (come i divorziati risposati, i conviventi, coloro che hanno contratto matrimonio solo civile) oppure coloro che hanno abbandonato completamente la pratica religiosa o che, avendo ripudiato la fede cattolica, aderiscono a sètte o movimenti e organizzazioni contrari alla Chiesa;
− non sia reso inabile da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
− non sia il padre o la madre del battezzando o del cresimando.

4. E’ quindi importante che i genitori tengano presente queste indicazioni nella scelta del padrino o della madrina.

E la Parrocchia farà il possibile perché le persone scelte per questo incarico abbiano almeno un incontro, prima della celebrazione del sacramento, affinché venga loro spiegato il significato e i doveri del compito che assumono e anche il senso e lo svolgimento del rito sacramentale (can. 851 § 2).

Norme particolari

PADRINO E MADRINA DEL BATTESIMO

1. E’ loro compito, insieme ai genitori, presentare al battesimo il battezzando bambino e, allo stesso tempo, cooperare perché il battezzato, crescendo, possa vivere una vita cristiana conforme al battesimo ricevuto e adempiere con fedeltà gli impegni annessi (can. 872).

2. E’ consentito un solo padrino o una sola madrina oppure un padrino e una madrina insieme (can. 873).

3. I genitori, i padrini e il parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso cristiano (can. 855)

PADRINO E MADRINA DELLA CONFERMAZIONE

1. Suo compito è di presentare il cresimando al ministro della Confermazione e, poi, di aiutare il confermato (cresimato) a comportarsi come vero testimone di Cristo e ad adempiere fedelmente gli impegni annessi al sacramento ricevuto (can. 892).

2. E’ conveniente (non obbligatorio) affidare questo compito allo stesso padrino o alla stessa madrina del battesimo, in quanto la confermazione è strettamente legata al battesimo, di cui costituisce l’arricchimento e il perfezionamento (can. 893 § 2).

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INDICAZIONI PRATICHE.
“Mi serve il permesso per fare da padrino ma non sono cresimato”. Che fare?

1. Riguardo a colui (o colei) al quale è stato chiesto di fare da padrino ma non è ancora cresimato, se vive animato dallo spirito della fede cristiana e ha fatto il percorso di preparazione, il parroco verificherà se e quando vi sono le possibilità di ricevere la Cresima in tempo per svolgere la funzione di padrino/madrina, anche fuori parrocchia.

2. Se, invece, vive animato dallo spirito della fede cristiana ma non ha ancora fatto il percorso di preparazione, il parroco verificherà se vi è un corso imminente in altra parrocchia vicina oppure valuterà se vi sono condizioni per prepararlo in altro modo.

N.B. Ai richiedenti che mostrano sinceramente di vivere le esigenze della vita cristiana, ma sono impediti dal partecipare a qualsiasi corso di preparazione per motivi di lavoro (orari totalmente incompatibili con quelli del corso di preparazione, lontananza da casa del luogo di lavoro e simili), il parroco concorderà un modo per prepararli nel miglior modo possibile. Nessuno che sia elegibile al sacramento della cresima deve essere penalizzato se, nell’attuale contesto sociale, conduce una vita di sacrifici e non può adempiere a quanto richiesto riguardo alla preparazione.

Nel caso in cui l’interessato mostra totale disinteresse verso la fede cattolica e non ha nessun interesse ad accettare la funzione religiosa che il ruolo di padrino/madrina comporta, rinunci a fare da padrino.

L’ipotesi di rimandare, temporaneamente e di poco, il battesimo o la cresima del futuro figlioccio/figlioccia

Verificata l’idoneità e le motivazioni della persona designata a fare da padrino (o madrina), se questi non riesce a cresimarsi in tempo per la data in cui dovrebbe fare da padrino/madrina, si può valutare anche se rimandare – temporaneamente e per poco tempo – il battesimo o la cresima del figlioccio, per dare la possibilità al padrino/madrina designato a ricevere il sacramento della cresima. Non è una soluzione ideale ma si può valutare solo a condizione che siano verificate la bontà delle intenzioni degli interessati.

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